1) PREMESSA.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi
dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) .......
che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2) FONTI
LEGISLATIVE
Il
contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un
pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla
L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
3)
PRENOTAZIONI
La
domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso
elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente.
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso
l'agenzia di viaggi venditrice
L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al
consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto
solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti
dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3
CCV oltre che di venditore ex. art. 4 decr. legisl. 111/1995, acquisendo diritti
e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno
fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dal decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del
viaggio.
4) PAGAMENTI
La
misura dell'acconto da versare alla conferma della prenotazione ovvero all'atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale
da determinarne la risoluzione di diritto.
5) PREZZO
Il
prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere
aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla
variazioni di:
-costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
6) RECESSO
DEL CONSUMATORE
Il
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore,
con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal
pagamento dell'acconto di cui all'art. 4 1° comma - oltre al costo individuale
di gestione pratica, la penale nella misura qui di seguito indicata
10% della quota di partecipazione sino 31 giorni lavorativi prima della
partenza; 25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 50% da 20 a 16
giorni lavorativi prima della partenza; 75% da 15 a 07 giorni lavorativi prima
della partenza; nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata
presentazione alla partenza o alla rinuncia in corso di viaggio.
Analogamente
non vi sarà rimborso nel caso di mancanza o inesattezza della documentazione
personale di espatrio.
dal 1 gennaio 2014 ove prevista quota non
rimborsabile (ad esempio: prenotazioni Venere ma solo se effettuate dal nostro
link) comunque rimborseremo il 5%, quindi penale al 95%
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.
7)
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria
impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il
consumatore potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma
del precedente art.
6 e
nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non
dipenda da fatto allo stesso imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.
L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto
effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato
dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore dipenda da una
delle ipotesi previste dagli art.
12 e 13 d. lgs. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito
e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti) e dalla mancata
accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di pacchetto
turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs.
111/95).
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dal precedente art. 6, 4° comma
8) MODIFICHE
DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e
giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9)
SOSTITUZIONI
Il
cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ex
art. 10 d.lgs.111/95 ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di
trasporto ;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
preventivamente.
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo.
10) OBBLIGHI
DEI PARTECIPANTI
I
partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro
dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto
della prenotazione, quei particolari desiderata che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l'attuazione
11) CLASSIFICAZIONE
ALBERGHIERA
La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga
espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui
il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce - al fine
di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni
alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del
consumatore - il tour operator si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.
12) REGIME DI
RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
13) LIMITI
DEL RISARCIMENTO
Il
risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del
1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955;
la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di
Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli
art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla
responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni
diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro
germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per
l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
15) RECLAMI E
DENUNCE
Il
consumatore, ai sensi dell'art. 19 1°comma d.lgs. 111/95, deve denunciare sotto
forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto
turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione,
all'atto stesso del loro verificarsi al fine di consentire all'organizzatore di
porvi tempestivo ed efficace rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni
turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta
dal precedente art. 14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo
presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita
risposta alle richieste del consumatore.
16)
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
Vedi
"Polizza base
FACOLTATIVA" spesso gratuita
nei nostri pacchetti
17) FONDO VACANZE FELICI
F.T.O. – Federazione Turismo Organizzato (Federviaggio e AINeT) ha supportato lo
sviluppo di una soluzione autonoma per consentire ai propri associati Reti
Distributive, Agenzie di Viaggio e Tour Operator di ottemperare alle
disposizioni normative che in data 30 Giugno 2016 hanno previsto lo scioglimento
del Fondo Nazionale di Garanzia e per garantire , ai milioni di Clienti serviti
ogni anno, una vacanza sicura e protetta da eventuali brutte sorprese possa
riservare il fornitore di servizi
Il 29 giugno 2016 si è ufficialmente
costituito il Fondo Vacanze Felici Scarl previsto dalla legge avente ad oggetto
la creazione del Fondo di Garanzia privato previsto dalla nuova normativa che
non richiede alcun supporto o patronage pubblico
Serapea viaggi tour
operator è SOCIO ORDINARIO numero iscrizione 81
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contrat-to di organizzazione.
B) CONDIZIONI
DI CONTRATTO
A tali
contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3
1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art.8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14; art.
16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
ESCURSIONI IN
LOCO
Le
escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non
incluse nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del
relativo contratto stipulato da SERAPEA VIAGGI nella veste di organizzatore.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a SERAPEA VIAGGI né a
titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi anche nell'eventualità
che a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali
possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: SERAPEA Viaggi – Via XXIV MAGGIO 43 – 04023 – Formia
(LT)
Licenza Questura Latina del 27 febbraio 1981 e successive variazioni con attuale
autorizzazione della Regione Lazio decr. 575 del 24 nov 1998
Serapea Viaggi ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs 111/95, polizza
per la Responsabilità Civile Professionale n. 4093307A con la Navale
Assicurazioni SpA.
Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni di legge in
vigore nella Regione Lazio al momento dell’uscita in stampa dello stesso
Il presente Catalogo On Line ha validità in corso.
Leggi anche le
regolamentazioni sul commercio elettronico:
Decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185
AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della
L. 269/98.
La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all'estero.
GROUP POLICY - salvo condizioni particolari
Un gruppo si intende confermato al ricevimento di un
acconto dal numero minimo di partecipanti previsto nell'offerta
Versamenti minimi da rispettare, valido anche come penali - salvo
condizioni diverse poste dai fornitori
90 gg lavorativi prima 20% 30 gg lavorativi prima 50%
15 gg lavorativi prima 100%
NB: In caso di disdetta da una prenotazione in posto
doppia,la rinuncia comporterà un supplemento singola per il
compagno/a Tale importo verrà conteggiato, come ulteriore
addebito nelle penali
Assicurazioni e biglietti
aerei sono da saldare alla emissione e irrimborsanìbili per
cui le penali dicui sopra si riferiscono al
viaggio al netto di questi importi
Per coloro che hanno stipulato polizze di annullamento si ricorda che i sinistri assicurativi vanno aperti a carico del rinunciante nelle 24
ore dell'accadimento che provoca la rinuncia, stante nel giudizio della compagnia
assicurativase se tale motivo è utile per il rimborso, per aprire il
sinistro viene richiesto IBAN oltre a documenti di identità o
sottoscrizione vari moduli o certificazioni varie
NOTE ESPATRIO MINORI Ricordiamo
che a far data dal 26 Giugno 2012, sono considerati validi (ai fini
dell'espatrio dei minori):
• carta d'identità valida per l'espatrio con, a corredo, originale di un
documento attestante la potestà genitoriale (stato di famiglia o
certificato di nascita) se non menzionati sulla stessa carta
• passaporto proprio del minore
L'ISCRIZIONE NEL PASSAPORTO DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI,
NON E' PIU' CONSIDERATA VALIDA PER L'ESPATRIO.
Ti ricordiamo, inoltre, che in nessun caso il minore può
viaggiare da solo, pertanto, dovrà:
• viaggiare in compagnia di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le
veci, salvo che dal documento del minore risulti che egli debba
viaggiare con entrambi i genitori (in quest'ultimo caso è necessario per
i minori di anni 14, la dichiarazione di accompagno vidimata dal
questore; per i ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti è necessaria una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da fotocopia
del documento di identità del dichiarante in cui si autorizzi il viaggio
del minore con uno solo dei genitori)
• viaggiare in compagnia di un maggiorenne diverso dai genitori ( in
questo caso è necessario per i minori di anni 14, la dichiarazione di
accompagno vidimata dal questore; per i ragazzi dai 14 ai 18 anni non
compiuti è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante in cui
si autorizzi il viaggio del minore con un adulto diverso dai genitori).
NOTA IMPORTANTE: invitiamo di informarsi presso le competenti autorità (
Questura, Ambasciate o Consolati) relativamente alla perdurante
rispondenza delle predette indicazioni alle leggi in vigore al momento
della partenza.
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