codice civile, penale, divorzio, sposarsi.
- LA COSTITUZIONE
l'art.29 della Costituzione: la Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é
ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
CODICE CIVILE
Art.143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e
alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.
Art.143bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che
passi a nuove nozze.
Art.144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I
coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano
la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
Art.147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art.148. Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,
costituisce titolo
esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione
nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione é regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto
di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del
processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento. |